La
tutela del paesaggio e del patrimonio storico del nostro paese viene
sancita dall’art. 9 della nostra Costituzione - “La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”.
Malgrado
una specifica competenza in materia paesaggistica, in virtù dell’art.
117, la nostra Carta Costituzionale trasferisce alle regioni
alcune competenze in materia di urbanistica, attività venatoria,
cave, agricoltura e foreste. Tuttavia, dobbiamo aspettare il
D.P.R. n° 616/1977, per potere vedere le regioni legiferare in
materia di salvaguardia della natura, compresa la possibilità di
potere istituire aree protette a carattere regionale. Prima di quel
periodo possiamo affermare che sul territorio nazionale ai fini
della tutela dell’ambiente, vigeva soltanto un vincolo di natura
panoramica-paesaggistica, ai sensi della
Legge 1497 del 29giugno 1939, oggi sostituita con il
recente D.L.vo 490/2000.
Ai
sensi del sopraccitato D.P.R. n° 616/1977, la regione
siciliana emana la Legge n° 98 del 6.5.81, con la quale
istituisce alcune riserve naturali e i tre grandi parchi regionali:
il Parco dell’Etna, il Parco dei Nebrodi e il Parco delle Madonie.
Per
il loro rilevante interesse generale e per le loro peculiarità
naturalistiche e di grande pregio orografico, vegetazionale e
faunistico, il
legislatore, consacrandone le doti di fornitori permanenti di
qualità ambientale, ha
voluto sottoporre queste aree a tutela e salvaguardia.
Il
corpo legislativo italiano ritorna ad occuparsi della tutela dei
beni ambientali e paesaggistici producendo la Legge n° 431
dell’8.8.85, meglio conosciuta come legge Galasso la quale,
– “...introduce una tutela del paesaggio
improntata a globalità ed integralità, perfettamente
aderente al precetto dell’art. 9 della Costituzione; essa non
esclude nè assorbe la configurazione dell’urbanistica, funzione
attribuita alle regioni, risolvendo correttamente e secondo un
modello ispirato al principio di leale collaborazione i problemi
concernenti il rapporto tra competenze statali e competenze
regionali, che una siffatta tutela paesaggistica pone all’interno
di sè medesima e nei confronti con l’urbanistica “ – (
Corte Costituzionale – sentenza n° 151/86 ).
Con
tale provvedimento legislativo, vengono sottoposti a tutela
paesaggistica, “ope legis” e definite bellezze
naturali, tutte le aree protette nazionali, regionali e tutta
una serie di territori distinti per tipologie morfologiche. Con
questo provvedimento, lo Stato si riserva poteri sostitutivi nei
confronti delle regioni in materia di protezione paesaggistica.
L’introduzione di questi vincoli, non richiede alcun ulteriore
provvedimento da parte di altre autorità amministrative.
Le
problematiche ambientali, in particolare nelle aree protette, sono
in realtà molto importanti e percepite sensibilmente
dall’opinione pubblica. Nel corso degli anni, il territorio ha
acquisito le caratteristiche che lo rendono paesaggisticamente e
naturalisticamente molto interessante e ricco di qualità estetica.
La cultura collettiva dell’ambiente
rafforza la convinzione che certamente dopo vari decenni sono
cambiate anche le esigenze e le finalità del territorio che si
muove pari passo con l’evoluzione della società, la quale, nel
nome della modernizzazione, a volte tralascia il mantenimento degli
attuali livelli di conservazione dei beni naturalistici.
Queste
attribuzioni hanno ancora una volta indotto
lo Stato a imporsi in materia. Nel 1987 infatti, ritorna a legiferare
attraverso l’art. 7 della Legge n° 59, la quale detta
delle norme che
consentono al ministero dell’ambiente di emanare misure urgenti
finalizzate a salvaguardare la trasformazione dello stato dei luoghi
nelle aree protette, in modo da evitare alterazioni morfologiche che
possano stravolgere i luoghi.
In
Italia le aree protette di interesse naturalistico coprono circa
l’8% di tutto il territorio nazionale, contro circa il 25% di Gran
Bretagna e Germania.
Il
6 dicembre 1991, viene promulgata la Legge quadro nazionale n°
394 sulle aree protette. Questo provvedimento legislativo ha
certamente rappresentato per il nostro paese, il contributo più
efficace dato dallo Stato alla disciplina giuridica delle aree
protette. Nel pieno rispetto della Costituzione e degli accordi
internazionali al fine di tutelare l’ambiente e programmare la
pianificazione territoriale, la disposizione di legge “…detta
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale”.
Inoltre,
le “...formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e
biologiche aventi rilevante valore naturalistico e ambientale...”
vengono sottoposte a tutela dalla legge nell’interesse della
collettività che si adopererà
ad agire prioritariamente
“...anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali...”
che sono parte integrante di parchi nazionali , regionali
e riserve naturali.
I
parchi naturali sono costituiti da ampie
aree terrestri, fluviali, lacuali o marine, ricadenti in una
o più regioni, che
contengono ecosistemi intatti o comunque non compromessi e valori
naturalistici di rilievo internazionale o nazionale, che per la loro
importanza estetica, scientifica, culturale, educativa e ricreativa
ed antropologica vengono sottoposti a particolare tutela da parte
dello Stato.
La
definizione di parco, si differenzia in alcuni aspetti dalle
riserve, in particolare i parchi sono aree territoriali molto più estesi, la natura è
protetta in ogni sua forma e manifestazione in quanto di rilevanza
internazionale e rappresentativa di ambienti unici, anche per la
presenza di particolari entità e associazioni vegetali ed animali.
Seppur considerati aree a particolare tutela per la loro grande
importanza naturalistica, debitamente regolamentate sono aperte al
pubblico per la ricreazione, la cultura e l’uso sociale
dei cittadini che concorrono alla loro gestione,
conservazione, salvaguardia
e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale.
Le
riserve naturali, sono aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
sottratte ad ogni intervento antropologico di alterazione e
distruzione, allo scopo di assicurarne la conservazione
nell’interesse generale specialmente d’ordine scientifico,
estetico ed educativo e contengono “...una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità delle
risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o
regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse
rappresentate”.
Purtroppo,
ancora oggi dopo tutti questi anni, la Legge dello Stato 394/91,
non è stata ancora organicamente recepita dalla regione siciliana.
La
rilevanza naturalistica ed ambientale delle aree protette e
il nuovo modo di gestire il territorio da parte dell’uomo, hanno
stimolato il parlamento siciliano a produrre dei provvedimenti
legislativi che sottopongono a tutela una grossa porzione del
territorio siciliano, con il fine di controllare ed orientare
qualsiasi intervento dell’uomo sulla natura.
Questo
è il contesto primario che a distanza di 10 anni dall’emanazione
della sopraccitata L.R. 98/81 e seguenti modifiche ed
integrazioni, ha spinto il legislatore siciliano a produrre
il decreto n° 970 del 10.06.91 (Approvazione del piano
regionale dei parchi e delle riserve), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n° 49 del 19.10.91. Di
seguito, allo scopo di ampliare la rete ecologica isolana e
completare il complesso sistema delle aree protette avviato con la
legge regionale n°
98/81, viene istituito il quarto parco naturale regionale,
denominato “Ente Parco Fluviale dell’Alcantara” (art.
129, della Legge
Regionale 3.5.2001, n° 6), il quale nelle more di una
maggiore e definitiva organizzazione e articolazione zonale da
formulare a cura dell’Ente gestore,
ai fini della sua amministrazione, viene insediato
territorialmente nell’area della
ex riserva naturale del fiume Alcantara, istituita originariamente
con il suddetto D. 970/91.
Vincenzo CRIMI
Commissario Superiore del Corpo Forestale