ELEMENTI
FONDAMENTALI DI LEGISLAZIONE FORESTALE E AMBIENTALE
La tutela dell’ambiente forestale è
oramai diventata una priorità assoluta e di portata nazionale. Ogni
ipotesi di sviluppo e conservazione dei boschi è però condizionata
dai continui e preoccupanti attacchi che essi subiscono:
inquinamenti, disboscamenti, degrado e incendi, motivi questi che
porteranno all’impoverimento del nostro, già precario, patrimonio
boschivo e conseguente modificazione irreversibile dell’ambiente.
Solamente a causa degli incendi
boschivi, nell’ultimo decennio abbiamo perso in Italia
circa 500 mila ettari di bosco; ma è ancora più grave il fatto che
non siamo ancora riusciti a ricostituire il prezioso patrimonio
boschivo perso. Il bosco, infatti, contribuisce, non solo a
stabilizzare il terreno, ma perfino a migliorare il paesaggio
svolgendo un compito molto importante ai fini dell’equilibrio
naturale.
Quindi, la necessità di conservare e tutelare boschi e ambienti
naturali di particolare bellezza e rilievo paesaggistico, si è fatta strada
nella mente dell’uomo sin dall’antichità.
Storicamente sin dai primi secoli avanti Cristo, si ha notizia della
grande importanza che i
popoli della prima età, riconoscevano ai boschi.
Di seguito l’uomo nella sua evoluzione mentale, capisce che le
piante hanno una loro utilità anche all’impiedi;
infatti si rese conto che possono svolgere importanti funzioni di
mantenimento del suolo, di regimazione delle acque e ospitalità per
la fauna selvatica, riconoscendo loro la capacità di influenzare i
fattori climatici.
Il diritto romano, precursore delle ultime leggi forestali ancora
oggi in vigore, prescriveva sostanziali limitazioni agli interventi
sui boschi finalizzandoli alla loro tutela e conservazione, in nome
dell’interesse pubblico.
Oltre a greci e romani, da fonti storiche risulta che i Druidi,
antichi sacerdoti dei celti, popolo di guerrieri vissuto nel primo
millennio avanti Cristo nelle isole britanniche e in altri territori
nord europei, dispensavano severe
punizioni a chi tagliava alberi senza espressa autorizzazione. La
cultura e il rispetto verso i boschi, ci testimoniano, per come
abbiamo accennato, le varie ed interessanti iniziative legislative
che ci pervengono attraverso i secoli con minuziosa descrizione e
ricchezza di dettagli.
Scorrendo vecchi libri di storia, scopriamo che è sempre vivo
l’interesse dei vari popoli e delle diverse culture verso la
salvaguardia della natura e in particolare dei boschi, come a
comprendere la grande influenza che essi esercitano nella vita
quotidiana dell’uomo.
Molto prolifera era la legislazione forestale in Italia prima della
unificazione. Certamente mancava del requisito dell’uniformità
tra i vari Stati di allora. Tuttavia l’indirizzo era comune ed
interessava la salvaguardia del patrimonio forestale.
Il 20.6.1877 entra in vigore la legge n° 3917 che conteneva
disposizioni penali e di polizia forestale.
Con la legge n° 593 del 14.7.1907, per disposizione derivante dal
Codice Penale Zannardelli, nel frattempo entrato in vigore nel 1889,
i reati forestali venivano inquadrati come semplici contravvenzioni
e pertanto puniti con ammende. In seguito la suddetta legge
forestale n°3917/1877, venne aggiornata, modificata e tuttora in
vigore. Si tratta del Regio Decreto Legge n° 3267 del 30.12.1923,
meglio conosciuto come legge forestale e del regolamento per la sua
applicazione (R.D. 16.5.1926, n° 1126).
Come per la legge 3917/1877, il suddetto atto legislativo,
classificava i reati in semplici contravvenzioni puniti con
l’ammenda. Arrivati ai giorni nostri, con l’avvento della legge
n° 689 del 24.11.81 “Modifiche al sistema penale”, vengono di
fatto ancora una volta depenalizzati tali illeciti penali e
considerati soltanto infrazioni amministrative. Il regio decreto
legge 3267/1923, ha certamente rappresentato per l’Italia, il
contributo più efficace dato dallo Stato alla disciplina giuridica
dei boschi e dei terreni montani. I terreni di qualsiasi natura e
destinazione, vengono da detto R.D.L. soggetti a vincolo per scopi
idrogeologici, quando per effetto di forme di utilizzazioni, possono
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque, creando così dei danni alla collettività.
Oggi i tempi sono cambiati, la gente non si reca più nei boschi con
la vanga e l’ascia per dissodare o tagliare ma utilizza i mezzi
meccanici. Il bisogno di spazio e la ricerca continua di aree
integre da destinare alle più svariate attività, sia di natura
benefica che speculativa, fanno sì che il bosco venga continuamente
depredato. Alla luce di questo nuovo modo di gestire il territorio,
pur essendo ancora uno strumento fondamentale per disciplinare le
attività forestali, il R.D.L. 3267/1923, è certamente diventato
insufficiente per assicurare la salvaguardia totale delle aree
boscate. Nel 1996,
Il legislatore (aggiornare)siciliano emana la Legge 16 che prescrive
alcune norme e regolamenti finalizzati alla tutela dei boschi.
Tuttavia, sarebbe ora opportunamente auspicabile mettere mano ad una
nuova legge speciale di tutela dei boschi che tenga conto delle
mutate esigenze che il momento storico comporta, in quanto le
recenti produzioni legislative nazionali e regionali che interessano
la materia forestale, certamente hanno contribuito alla tutela dei
boschi, ma hanno anche sfumato il valore specifico degli stessi,
dato che si intrecciano con vari aspetti di altri settori, nella
fattispecie con leggi urbanistiche, inquinamento e difesa del suolo,
paesistiche, di protezione ambientale, parchi e riserve. Alcune
produzioni legislative finalizzate alla tutela dell’ambiente e
degli aspetti panoramici-paesaggistici che più interessano la
salvaguardia delle aree
boscate, possono essere identificate nella
Legge 1497 del 29 giugno 1939 (Protezione delle bellezze
naturali), oggi sostituita con il recente D.L.vo 490/2000.
Il corpo legislativo italiano ritorna ad occuparsi della tutela dei
beni ambientali e paesaggistici producendo la Legge n° 431
dell’8.8.85, meglio conosciuta come legge Galasso. Con tale
provvedimento legislativo, vengono sottoposte a tutela paesaggistica
e definite bellezze naturali, tutte le aree protette nazionali,
regionali e tutta una serie di territori distinti per tipologie
morfologiche.
Nel 1987 lo Stato ritorna a legiferare attraverso l’art. 7 della
Legge n° 59, la quale detta delle norme
che consentono al ministero dell’ambiente di emanare misure
urgenti finalizzate a salvaguardare la trasformazione dello stato
dei luoghi nelle aree protette, in modo da evitare alterazioni
morfologiche che possano stravolgere i luoghi.
Il 6 dicembre 1991, viene promulgata la Legge quadro nazionale n°
394 sulle aree protette. Questo provvedimento legislativo che detta
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale, ha certamente proiettato il nostro paese,
all’avanguardia in Europa nella disciplina giuridica delle aree
protette.
Purtroppo, ancora oggi dopo tutti questi anni, la Legge dello Stato
394/91, non è stata ancora organicamente recepita dalla regione
siciliana.
La rilevanza naturalistica ed ambientale delle aree protette e il
nuovo modo di gestire il territorio da parte dell’uomo, hanno
stimolato il parlamento siciliano a produrre dei provvedimenti
legislativi che sottopongono a tutela una grossa porzione del
territorio siciliano, con il fine di controllare ed orientare
qualsiasi intervento dell’uomo sulla natura.
Nel 1981, viene emanata la Legge Regionale n° 98 del 6.5.81, con la
quale vengono istituite alcune riserve naturali e i tre grandi
parchi regionali: il Parco dell’Etna, il Parco dei Nebrodi e il
Parco delle Madonie.
Questo è il contesto primario che a distanza di 10 anni
dall’emanazione della sopraccitata L.R. 98/81 e seguenti modifiche
ed integrazioni, ha spinto il legislatore siciliano a produrre
il decreto n° 970 del 10.06.91 (Approvazione del piano
regionale dei parchi e delle riserve), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, n° 49 del 19.10.91. Di seguito,
allo scopo di ampliare la rete ecologica isolana e completare il
complesso sistema delle aree protette avviato con la legge regionale
n° 98/81, viene istituito il quarto parco naturale
regionale, denominato “Ente Parco Fluviale dell’Alcantara”(art.
129, della Legge Region. 3.5.2001, n° 6).
Quindi, verso il bosco un forte senso di rispetto e un continuo
interesse per la sua conservazione sin dai tempi antichi.
I boschi sono beni inesauribili fino a quando l’uomo non
interviene e quando ciò accade sottoforma di disboscamento, ecco,
allora i risultati sono disastrosi e le conseguenze imprevedibili.
Fortunatamente oggi vi è presente in Italia una forte coscienza
ambientale che garantisce una efficace protezione dei valori
ambientali e forestali in genere. Certo, compito di tutti è ancora
di consolidare queste mentalità, affinché si possa lasciare alle
generazioni future un patrimonio boschivo intatto ed un’ambiente
inalterato.
Vincenzo
CRIMI
Commissario Superiore del Corpo Forestale
